Le ultime novità sul Superbonus 110%: implicazioni del decreto DL 67/2024 e i bonus riqualificazione ancora disponibili
Con l’ultimo decreto relativo al Superbonus 110% è stata bloccata la possibilità di usufruire degli strumenti di sconto in fattura e cessione dei crediti fiscali, introducendo allo stesso tempo nuovi requisiti e regole per la sua applicazione. In questo articolo facciamo chiarezza sulle ultime notizie relative al Superbonus 110%, le implicazioni del decreto DL 67 del 23 maggio 2024 e i bonus riqualificazione e le opportunità ancora disponibili per la riqualificazione degli edifici.
Il decreto Superbonus 110% (DM 34/2020, successivamente convertito in LG 77/2020) offriva la possibilità di effettuare la riqualificazione e ristrutturazione di edifici e immobili a costo zero, principalmente attraverso l’utilizzo di due strumenti: lo sconto in fattura del totale dell’importo dei lavori di riqualificazione da parte del fornitore o, in alternativa, la cessione dei crediti fiscali per lo stesso importo ad un intermediario finanziario (banca o assicurazione).
Con il nuovo decreto DL 67 del 23 maggio 2024 la possibilità di usufruire di questi strumenti è stata bloccata per gran parte dei progetti che non hanno iniziato i lavori e sostenuto le relative spese prima del 30 marzo 2024. Sarà ancora possibile applicare lo sconto in fattura e la cessione dei crediti fiscali solo in pochi casi definiti dalla normativa.
Di seguito puoi trovare un dettaglio sulle novità e implicazioni previste dal decreto Superbonus DL 67 del 23 maggio 2024.
Chi può ancora accedere alle agevolazioni del Superbonus 110%?
La possibilità di accedere agli incentivi, mantenendo l’utilizzo degli strumenti di sconto in fattura e cessione dei crediti fiscali, rimane valida per:
- gli interventi condominiali che entro il 17 febbraio 2023 hanno rilasciato la delibera assembleare che approva l'esecuzione dei lavori, hanno presentato la CILA-S e hanno avviato i lavori (prima del 30 marzo 2024, con l’emissione di una regolare fattura e pagamento con bonifico parlante della quota residua in capo al beneficiario);
- gli interventi che prevedono la demolizione e ricostruzione degli edifici, per cui risulti presentata l'istanza di acquisizione del titolo abilitativo;
- le associazioni senza scopo di lucro (ONLUS Iacp, OdV, ecc.), per cui valgono le stesse regole dei condomini, ma senza la necessità di presentare la dimostrazione di fattura e pagamento; è quindi sufficiente che i lavori siano stati avviati (solo nel caso di edilizia libera sarà necessario presentare un accordo vincolante e la dimostrazione di un acconto versato);
- le spese sostenute per interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a partire dal 01 aprile 2009, dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza (entro il 31 dicembre 2025 nella misura del 110%);
- gli immobili danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le deliberazioni del Consiglio dei ministri 16 settembre 2022 e 19 ottobre 2022. O quelli situati nei territori della regione Marche, per i quali entro il 30 marzo 2024 sia stata presentata la documentazione richiesta a comma 2 del decreto, oppure l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo. In questo caso la deroga trova applicazione nel limite di 400 milioni di euro stanziati per l’anno 2024 (di cui 70 milioni destinati agli eventi sismici verificatesi il 6 aprile 2009);
- potranno ancora usufruire del Superbonus con l’aliquota del 110% e lo sconto in fattura coloro che rientrano nelle regioni Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria (zona cratere), per i quali i massimali di spesa sono anche maggiorati del 50% (Superbonus rafforzato), ma nei limiti del fondo di 400 milioni di euro citato sopra.
Rapporti con le banche e gli istituti di credito
A partire dal 01 gennaio 2025, le banche e gli intermediari finanziari (iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) non potranno più procedere con la compensazione dei crediti edilizi rientranti nel Superbonus attraverso i contributi previdenziali, assistenziali e con i premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Inoltre, per banche, intermediari finanziari ed imprese di assicurazione che hanno acquistato i crediti d’imposta ad un corrispettivo inferiore al 75% dell’importo delle corrispondenti detrazioni, è stato previsto l’obbligo di ripartizione in 6 anni delle quote utilizzabili dal 2025 relative ai crediti d’imposta da Superbonus, Bonus barriere architettoniche e Sismabonus (compreso il Sismabonus acquisti).
Detrazioni distribuite su 10 anni
Per le spese sostenute nel 2024 per gli interventi avviati di Superbonus, Sismabonus e barriere architettoniche, le detrazioni fiscali previste dovranno essere portate a compensazione su 10 anni, attraverso quote annuali di pari importo. L’obbligo di ripartizione in 10 anni non riguarda l’utilizzo dei crediti d’imposta derivanti da cessione o da sconto in fattura, che continueranno ad essere utilizzati in 4 o 5 quote annuali.
Obbligo di comunicazione preventiva e stop alla remissione in bonis
La remissione in bonis permetteva di regolarizzare le mancate richieste di intervento e di comunicare la cessione di credito per le spese sostenute nell’anno in corso e le spese residue degli anni precedenti.
La nuova misura prevede che tali comunicazioni abbiano come ultima scadenza il 04 aprile 2024, escludendo completamente la possibilità di applicazione dello strumento della remissione in bonis per tutte le comunicazioni successive a tale data. Inoltre, è obbligatoria (ma solo per le spese agevolate con il Superbonus) la comunicazione preventiva di informazioni aggiuntive, al fine di garantire il monitoraggio anticipato degli interventi di riqualificazione degli edifici e delle spese previste. L’omessa trasmissione comporta una sanzione dell’importo di 10 mila euro e la decadenza delle agevolazioni fiscali sui nuovi interventi di riqualificazione edilizia.
Assenza di debiti del beneficiario
Oltre alle restrizioni già indicate, sono stati istituiti alcuni requisiti necessari per qualunque richiedente, che garantiscano l’affidabilità dello stesso: i crediti fiscali possono essere compensati esclusivamente al netto dei debiti fiscali. Inoltre, chi presenta debiti con l’erario superiori al 10 mila euro non potrà più beneficiare della compensazione dei crediti di imposta legati ai bonus per la riqualificazione, finché la propria situazione debitoria non sarà sanata.
Controllo da parte dei comuni
Per garantire la corretta applicazione del decreto ed evitare ogni possibile abuso, è stato previsto l’obbligo agli uffici comunali competenti di segnalare alla Guardia di Finanza e all’Agenzia delle Entrate la totale o parziale incompiutezza degli interventi di riqualificazione energetica e di ristrutturazione antisismica oggetto dei bonus. Ai comuni che effettuano tali segnalazioni verrà riconosciuta una quota pari al 50% delle maggiori somme riscosse a titolo definitivo, relative a tributi statali e alle connesse sanzioni.
La soluzione per chi non può più richiedere il Superbonus 110%
Per i progetti di riqualificazione energetica o ristrutturazione antisismica che non hanno più accesso a questo bonus è possibile sfruttare altre opportunità e incentivi fiscali, per ora disponibili solamente nell’anno in corso:
- Bonus casa 50%, per interventi di efficientamento energetico e utilizzo di fonti di energia rinnovabili;
- Ecobonus 65%-70%-75%, per la riqualificazione energetica degli edifici;
- Sismabonus 70%-75% / 80%-85%, per la ristrutturazione antisismica degli edifici;
- Ecosismabonus 80%-85%, per la riqualificazione energetica e ristrutturazione antisismica.
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